1. In uno spirito di stretta cooperazione le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si' consulteranno reciprocamente di volta in volta in vista di assicurare l'applicazione e la soddisfacente osservanza delle norme del presente Accordo e dell'Annesso allegato. 2. Qualora una delle due Parti Contraenti intenda modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa puo' in ogni momento proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte Contraente. Consultazioni fra le due Parti Contraenti concernenti tale proposta di modifica possono avvenire sia verbalmente che per iscritto e dovranno iniziare, a meno che non sia altrimenti concordato, entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti. 3. Nel caso in cui ciascuna Parte Contraente consideri opportuno modificare l'Annesso del presente Accordo tale modifica dovra' essere concordata in consultazioni tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. 4. Ogni modifica al presente Accordo in base al paragrafo 2. di questo Articolo entrera' in vigore quando tale modifica sara' stata formalizzata mediante uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art14 · fonte del testo

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