del trasporto e Trasferimento dei proventi 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'impresa designata dall'altra Parte Contraente sulla base di reciprocita' il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in divise convertibili i servizi di trasporto aereo, ivi inclusi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti delle altre compagnie aeree, sia direttamente sia tramite agenti. 2. L'impresa designata da ciascuna Parte Contraente sara' libera di trasferire effettivamente all'estero senza nessun ritardo o limitazione le eccedenze degli introiti al netto delle spese provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci e posta ivi compresi gli interessi bancari correlati 3. Ciascuna Parte Contraente assicurera' all'impresa designata dell'altra parte Contraente l'effettuazione dei trasferimenti in divise liberamente convertibili in un termine massimo di quarantacinque (45) giorni dalla data della richiesta. A detti trasferimenti dovra' essere applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. 4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno concessi soltanto sulla base di stretta reciprocita'. Se una Parte Contraente impone limitazioni o ritardi sui trasferimenti della compagnia designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima avra' titolo a sospendere l'esercizio da parte della compagnia designata della prima Parte Contraente dei diritti specificati nei paragrafi 2. e 3. di questo Articolo. 5. Qualora il sistema di pagamento tra te Parti Contraenti sia disciplinato da un accordo speciale, questo accordo sara' applicato.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art13 · fonte del testo

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