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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle colonie, sostituendo al testo dell'articolo unico il seguente:
[9]«L'art. 3 della legge 23 maggio 1932, n. 665, e' sostituito dal seguente:
[10]«La Commissione centrale di cui all'articolo precedente e' costituita:
- a)da un presidente di Sezione del Consiglio superiore coloniale, presidente;
- b)da due membri effettivi del Consiglio superiore coloniale designati dallo stesso;
- c)dai direttori generali degli affari civili e degli affari economici e finanziari del Ministero dell'Africa Italiana o da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti al ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale od a quello di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria comunque assegnati al Ministero dell'Africa Italiana;
- d)da un direttore generale e da tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Ministero delle finanze, designati dal Ministero delle finanze.
[11]«La Commissione ha sede presso il Ministero dell'Africa Italiana e ne e' segretario un funzionario del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore all'8° oppure un funzionario di pari grado dell'Amministrazione finanziaria comunque assegnato al Ministero dell'Africa Italiana.
[12]«La nomina dei componenti della Commissione e' fatta ogni biennio, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.
[13]«I compensi spettanti al presidente e ai componenti della Commissione saranno determinati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1938-XVII
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]Mussolini - Di Revel
[18]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
