1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono essere utili ad assicurare l'esatta:

  • a)riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse e imposizioni imposte dalle Amministrazioni doganali;
  • b)determinazione del valore in dogana e certificazione della documentazione presentata all'importazione ed esportazione della merce nonche' l'autenticita' dei dati in essa contenuti;
  • c)classificazione delle merci relativa all'attivita' economica estera ai sensi della Tariffa Doganale Nazionale o del Sistema Armonizzato istituito dalla Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato di Designazione e Codifica delle Merci (1983), nonche' l'effettuazione delle analisi nei laboratori chimici per stabilire la classificazione delle merci;
  • d)determinazione dell'origine delle merci e il controllo sul certificato di origine presentato all'esportazione, e il controllo sui regimi doganali applicati alle merci nel paese di esportazione;
  • e)applicazione delle misure di divieto e restrizione all'importazione ed esportazione; e che possano fornire chiarimenti in merito a quanto segue:
  • f)il traffico illecito di armi, munizioni, materiale nucleare ed esplosivo, nonche' le altre sostanze che rappresentano un pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
  • g)il traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
  • h)il traffico di merci soggette ad aliquote dei dazi o d'imposta elevate;
  • i)le informazioni statistiche relative alle attivita' doganali. 2. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste le cerchera' con tutti i mezzi a sua disposizione, in conformita' alla legislazione in vigore nel territorio del proprio Stato. 3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se agisse per conto proprio.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari