[1]Cancelleria

[2]1. E' istituita una cancelleria presso la sede della corte d'appello. Essa e' gestita dal cancelliere ed esercita le mansioni conferitele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura, il registro tenuto dalla cancelleria e' accessibile al pubblico.

[3]2. Sono istituite sottosezioni della cancelleria presso tutte le divisioni del tribunale di primo grado.

[4]3. La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte dinanzi al tribunale. All'atto dell'archiviazione la sottosezione interessata notifica ogni causa alla cancelleria.

[5]4. Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all'articolo 22 dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art10 · fonte del testo

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