[1]Rappresentanza

[2]1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente.

[3]2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualita' di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali.

[4]3. I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al tribunale e' tenuto dal cancelliere.

[5]4. I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di procedura.

[6]5. I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle immunita' necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni, compreso il privilegio del segreto professionale nei procedimenti dinanzi al tribunale con riguardo alle comunicazioni tra un rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, salvo che la parte interessata rinunci espressamente a detto privilegio.

[7]6. I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale intenzionalmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.

[8]7. La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non e' richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art48 · fonte del testo

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