Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993 · Legge 12 maggio 1995, n. 214
- Aggiornato al
- 1 giugno 1995
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA…
- Art. 2e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3della Nazione piu' favorita e trattamento nazionale 1. Ciascuna Parte Contraente, nel…
- Art. 4per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano…
- Art. 5ed Espropriazione 1. Gli investimenti di capitali degli investitori di una delle Parti…
- Art. 6dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8' dei trasferimenti 1. I trasferimenti menzionati agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno…
- Art. 9delle controversie tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra 1. Le…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti…
- Art. 11fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal…
- Art. 12di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13di Applicazione Il presente Accordo si applichera' agli investimenti degli investitori di…
- Art. 14in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti…
- Art. 15e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni, a partire dalla data di…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Accordo». torna al corpo dell’atto
