Il Ministero per i beni e le attivita' culturali fornisce, a condizione di reciprocita', agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:

  • a)su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;
  • b)comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;
  • c)dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura per la conservazione del bene.

Testo vigente dal 2 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-06-07;213~art2 · fonte del testo

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