[1]notarili

[2]- Nella loro circoscrizione consolare i funzionari consolari possono redigere, in forma notarile:

  • a)gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;
  • b)gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;
  • c)i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
  • d)gli atti ed i contratti relativi al matrimonio.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art45 · fonte del testo

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