[1]ARTICOLO VI Rimpatrio del capitale, utili e reddito

[2]1 Ciascuna Parte Contraente garantisce che tutti i pagamenti relativi ad un investimento nel suo territorio, effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente, possano essere liberamente trasferiti all'interno ed al di fuori del suo territorio, senza ritardi ingiustificati e previo adempimento di tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti includono, in modo particolare ma non esclusivamente,

  • a)il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'accrescimento dell'investimento,
  • b)il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili,
  • c)il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento,
  • d)i fondi per il rimborso dei prestiti ottenuti per finanziare un investimento e per il pagamento degli interessi che ne risultano,
  • e)la retribuzione e le indennita' versate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il loro lavoro e per i servizi forniti nel quadro di un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore,
  • d)i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV,

[3]2 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo I precedente sono adempiuti quando l'investitore ha completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio si effettua l'investimento, 3 Fatta salva la portata dell'articolo III del presente Accordo, le due Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo I del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi, qualora fosse piu' favorevole, 4 Se, nel caso di gravi problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti fosse obbligata a limitare a titolo temporaneo il trasferimento di fondi, queste restrizioni potranno essere applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente osserva le raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria ed in buona fede.

Testo vigente dal 14 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-28;211~accordo-artvi · fonte del testo

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