ARTICOLO VI Rimpatrio di capitale, utili e reddito 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito, utilizzato per ti mantenimento e l'incremento dell'investimento;
  • b)il reddito netto, i dividendi, le "royalties ", i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili,
  • c)il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • d)i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
  • e)la remunerazione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi fomiti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
  • f)i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV. 2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente, sul cui territorio l'investimento viene effettuato. 3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo, entrambe le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole. 4. Se, nel caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottare nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;58~accordo-artvi · fonte del testo

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