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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003
Legge 28 luglio 2004, n. 211
- Aggiornato al
- 14 agosto 2004
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA…
- Art. iiARTICOLO II Promozione e protezione degli investimenti 1 Ciascuna delle Parti contraenti…
- Art. iiiARTICOLO III Trattamento nazionale e clausola delle nazione piu' favorita 1 Ciascuna…
- Art. ivArticolo IV Indennizzo per danni o perdite 1 Se gli investitori di ciascuna delle Parti…
- Art. vARTICOLO V Nazionalizzazione o esproprio 1 Gli investimenti effettuati nel quadro del…
- Art. viARTICOLO VI Rimpatrio del capitale, utili e reddito 1 Ciascuna Parte Contraente…
- Art. viiARTICOLO VII Surroga Se una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni ha concesso una…
- Art. viiiARTICOLO VIII Procedure di trasferimento I trasferimenti di cui agli Articoli IV V VI e…
- Art. ixARTICOLO IX Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti 1 Qualsiasi controversia…
- Art. xARTICOLO X Soluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti 1 Ogni…
- Art. xiARTICOLO XI Relazioni fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo si applicano…
- Art. xiiARTICOLO XII Applicazione di altre disposizioni 1 Se una questione e' regolamentata sia…
- Art. xiiiARTICOLO XIII Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore alla data di…
- Art. xivARTICOLO XIV Durata e scadenza 1 Il presente Accordo e' concluso per una durata di 10…
