[1]ARTICOLO III Trattamento nazionale e clausola delle nazione piu' favorita

[2]1 Ciascuna delle Parti Contraenti concede sul proprio territorio agli investimenti effettuati ed ai redditi inerenti degli investitori dell'altra Parte contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai redditi inerenti dei propri cittadini o di quelli di paesi terzi. Lo stesso trattamento si estende alle attivita' collegate all'investimento, 2 Se, sulla base della legislazione di una delle Parti Contraenti o degli obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in futuro entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, si verifichi una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente beneficerebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte sara' applicato agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti gia' instaurati, 3 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si estendono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di uno Stato terzo in forza della loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, a un Accordo economico multilaterale internazionale, o in forza di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

Testo vigente dal 14 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-28;211~accordo-artiii · fonte del testo

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