Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743; relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1 e' aggiunto il comma seguente:
[10]«La disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, si applica anche per le nomine anzidette».
[11]L'art. 4 e' soppresso e sono aggiunti i seguenti articoli:
[12]«Art. 4. - I concorrenti mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito Nazionale Fascista, i quali abbiano presentato in termine la domanda d'ammissione ai concorsi ai posti di amministratore giudiziario od alle sessioni per la nomina a revisore ufficiale dei conti, di cui all'art. 2, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, documentare la qualita', di mutilato o invalido di guerra.
[13]«La prova relativa, in mancanza del decreto di concessione della pensione di guerra e del certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali e' rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.
[14]«Art. 5. - Entro il termine stabilito dal precedente articolo, i concorrenti ivi preveduti possono ripresentare la domanda e i documenti prodotti a norma dei relativi bandi di concorso per la nomina ad amministratore giudiziario ovvero a revisore ufficiale dei conti, ancorche' abbiano dato la comunicazione di recesso di cui al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743. In tal caso devono provvedere ad un nuovo versamento della tassa, ove ne abbiano ottenuto il rimborso.
[15]«Art. 6. - Le modificazioni apportate con la presente legge al R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[17]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1939-XVII
[18]VITTORIO EMANUELE
[19]Mussolini - Solmi - Di Revel - Latini
[20]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 30 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
