Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009. 414 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743; relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 1 e' aggiunto il comma seguente:
tolto: «La disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, si applica anche per le nomine anzidette».
tolto: L'art. 4 e' soppresso e sono aggiunti i seguenti articoli:
tolto: «Art. 4. - I concorrenti mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito Nazionale Fascista, i quali abbiano presentato in termine la domanda d'ammissione ai concorsi ai posti di amministratore giudiziario od alle sessioni per la nomina a revisore ufficiale dei conti, di cui all'art. 2, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, documentare la qualita', di mutilato o invalido di guerra.
tolto: «La prova relativa, in mancanza del decreto di concessione della pensione di guerra e del certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali e' rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.
tolto: «Art. 5. - Entro il termine stabilito dal precedente articolo, i concorrenti ivi preveduti possono ripresentare la domanda e i documenti prodotti a norma dei relativi bandi di concorso per la nomina ad amministratore giudiziario ovvero a revisore ufficiale dei conti, ancorche' abbiano dato la comunicazione di recesso di cui al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743. In tal caso devono provvedere ad un nuovo versamento della tassa, ove ne abbiano ottenuto il rimborso.
tolto: «Art. 6. - Le modificazioni apportate con la presente legge al R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 3 gennaio 1939-XVII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Solmi - Di Revel - Latini
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-01-03;21~art1 · fonte del testo
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