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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1 secondo comma del sub-articolo 1, le parole «e' in Genova» sono sostituite dalle altre «e' in Roma».
[10]Allo stesso art. 1, in fine del sub-articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
[11]«Fra i prodotti e sottoprodotti delle banane la lavorazione ed il commercio dei quali formano oggetto di monopolio dello Stato, sono compresi i seguenti ricavati o derivati dalla banana:
- a)essenze, liquori, sciroppi, alcool, solventi, peptine;
- b)marmellate, gelatine, confetture, canditi;
- c)crema, profumi, olii essenziali, saponi, lozioni, cosmetici, dentifrici;
- d)farine naturali ed integrali, generi di pasticceria e biscotteria;
- e)banane - fico e banane secche;
- f)mangime per bestiame;
- g)acido tannico, zucchero, cellulosa nelle varie forme, fibre tessili, cordami, manufatti. «La fabbricazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti di cui al precedente comma, nonche' l'uso della voce «banana» e similari nelle determinazioni ed indicazioni di qualsiasi prodotto industriale e commerciale, anche se trattati con essenze chimiche e senza utilizzazione del frutto, costituiscono infrazioni al monopolio e daranno luogo alla applicazione delle sanzioni penali stabilite nell'art. 3».
[12]Allo stesso art. 1, al sub-articolo 4, e' sostituito il seguente:
[13]«Art. 4. - La Regia Azienda e' amministrata da un Consiglio di amministrazione, da un Comitato direttivo e da un consigliere delegato.
[14]«Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
- a)un presidente;
- b)due funzionari del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana;
- c)tre funzionari, complessivamente, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato e dell'Azienda dei monopoli di Stato, designati dal Ministro per le finanze;
- d)due funzionari designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni;
- e)un esperto estraneo all'Amministrazione dello Stato. «Il presidente del Consiglio di amministrazione puo' essere scelto tra i dipendenti dello Stato di grado non inferiore al 4° o tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.
[15]«Il Comitato direttivo e' costituito, tra i componenti del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze e comprende, oltre il presidente ed il consigliere delegato, uno dei consiglieri appartenenti al ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, due dei consiglieri appartenenti all'Amministrazione finanziaria e il consigliere appartenente al Ministero delle corporazioni.
[16]«Il Comitato si aduna almeno due volte al mese».
[17]Allo stesso art. 1, al sub-articolo 5, e' sostituito il seguente:
[18]«Art. 5. - Il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.
[19]«I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.
[20]«Il consigliere delegato e' nominato dai componenti del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.
[21]«Se il presidente od il consigliere delegato, sono funzionari del ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, possono essere collocati fuori ruolo, entro i limiti numerici e di grado consentiti dalle relative disposizioni.
[22]«Durante le assenze o gli impedimenti del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere delegato.
[23]«Gli assegni al presidente e quelli al consigliere delegato sono stabiliti, ad ogni nomina, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.
[24]«I poteri e le attribuzioni del Comitato direttivo, del presidente e del consigliere delegato sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, da approvarsi dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze».
[25]All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
[26]«Il termine del 30 giugno 1938-XVI, stabilito dall'art. 11 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, e' prorogato al 30 giugno 1939-XVII».
[27]E aggiunto il seguente art. 3:
[28]«Art. 3. - Gli emendamenti relativi agli articoli 4 e 5 ed al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, si applicano dal 16 dicembre 1938-XVII; le disposizioni degli ultimi due commi del nuovo testo dell'art. 1 del decreto medesimo si applicano trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[29]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[30]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1938-XVII
[31]VITTORIO EMANUELE
[32]Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Benni - Lantini
[33]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 31 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
