Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009. 818 parole tolte, 20 parole aggiunte in 45 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA

tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane, con le seguenti modificazioni:

Mostra gli altri 37 capoversi cambiati

tolto: All'art. 1 secondo comma del sub-articolo 1, le parole «e' in Genova» sono sostituite dalle altre «e' in Roma».

tolto: Allo stesso art. 1, in fine del sub-articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

tolto: «Fra i prodotti e sottoprodotti delle banane la lavorazione ed il commercio dei quali formano oggetto di monopolio dello Stato, sono compresi i seguenti ricavati o derivati dalla banana:

tolto: a) essenze, liquori, sciroppi, alcool, solventi, peptine;

tolto: b) marmellate, gelatine, confetture, canditi;

tolto: c) crema, profumi, olii essenziali, saponi, lozioni, cosmetici, dentifrici;

tolto: d) farine naturali ed integrali, generi di pasticceria e biscotteria;

tolto: e) banane - fico e banane secche;

tolto: f) mangime per bestiame;

tolto: g) acido tannico, zucchero, cellulosa nelle varie forme, fibre tessili, cordami, manufatti. «La fabbricazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti di cui al precedente comma, nonche' l'uso della voce «banana» e similari nelle determinazioni ed indicazioni di qualsiasi prodotto industriale e commerciale, anche se trattati con essenze chimiche e senza utilizzazione del frutto, costituiscono infrazioni al monopolio e daranno luogo alla applicazione delle sanzioni penali stabilite nell'art. 3».

tolto: Allo stesso art. 1, al sub-articolo 4, e' sostituito il seguente:

tolto: «Art. 4. - La Regia Azienda e' amministrata da un Consiglio di amministrazione, da un Comitato direttivo e da un consigliere delegato.

tolto: «Il Consiglio di amministrazione e' composto da:

tolto: a) un presidente;

tolto: b) due funzionari del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana;

tolto: c) tre funzionari, complessivamente, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato e dell'Azienda dei monopoli di Stato, designati dal Ministro per le finanze;

tolto: d) due funzionari designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni;

tolto: e) un esperto estraneo all'Amministrazione dello Stato. «Il presidente del Consiglio di amministrazione puo' essere scelto tra i dipendenti dello Stato di grado non inferiore al 4° o tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

tolto: «Il Comitato direttivo e' costituito, tra i componenti del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze e comprende, oltre il presidente ed il consigliere delegato, uno dei consiglieri appartenenti al ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, due dei consiglieri appartenenti all'Amministrazione finanziaria e il consigliere appartenente al Ministero delle corporazioni.

tolto: «Il Comitato si aduna almeno due volte al mese».

tolto: Allo stesso art. 1, al sub-articolo 5, e' sostituito il seguente:

tolto: «Art. 5. - Il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

tolto: «I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

tolto: «Il consigliere delegato e' nominato dai componenti del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

tolto: «Se il presidente od il consigliere delegato, sono funzionari del ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, possono essere collocati fuori ruolo, entro i limiti numerici e di grado consentiti dalle relative disposizioni.

tolto: «Durante le assenze o gli impedimenti del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere delegato.

tolto: «Gli assegni al presidente e quelli al consigliere delegato sono stabiliti, ad ogni nomina, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

tolto: «I poteri e le attribuzioni del Comitato direttivo, del presidente e del consigliere delegato sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, da approvarsi dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze».

tolto: All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:

tolto: «Il termine del 30 giugno 1938-XVI, stabilito dall'art. 11 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, e' prorogato al 30 giugno 1939-XVII».

tolto: E aggiunto il seguente art. 3:

tolto: «Art. 3. - Gli emendamenti relativi agli articoli 4 e 5 ed al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, si applicano dal 16 dicembre 1938-XVII; le disposizioni degli ultimi due commi del nuovo testo dell'art. 1 del decreto medesimo si applicano trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 30 dicembre 1938-XVII

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Benni - Lantini

tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1938-12-30;2086~art1 · fonte del testo

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