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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990 · Legge 8 marzo 1994, n. 206
- Aggiornato al
- 26 marzo 1994
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1) Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3della nazione piu' favorita 1) Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del suo territorio…
- Art. 4per danni o perdite 1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli…
- Art. 5o Espropriazione 1) (I) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una e loro…
- Art. 6dei Capitali e dei Proventi 1) Ciascuno degli Stati Contraenti garantira' senza indebiti…
- Art. 7Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non…
- Art. 8' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7 saranno effettauti…
- Art. 9delle controversie sugli investimenti 1) Tutte le controversie o divergenze, comprese le…
- Art. 10delle controversie tra gli Stati Contraenti 1) Le con troversie tra gli Stati Contraenti…
- Art. 11tra gli Stati Contraenti Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a…
- Art. 12di altre norme 1) Qualora una questione sia regolamentata sia dal presente Accordo sia da…
- Art. 13in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore all'ultima data in cui ognuno degli…
- Art. 14e scadenza 1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 20 anni e sara'…
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