delle controversie sugli investimenti

  • 1)Tutte le controversie o divergenze, comprese le controversie rel- ative all'importo dell'indennizzo da pagare in caso di espropriazione, nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato contraente ed un investitore dell'altro Stato Contraente, e concernenti un investimento di tale investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato Contraente dovranno, per quanto possibile, essere risolte in via amichevole.
  • 2)Se tali controversie o divergenze non possono essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo, entro sei mesi a decorrere dalla data in cui e' stata presentata una richiesta di composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia:
  • a)al tribunale dello Stato Contraente competente per questo genere di decisione;
  • b)potra' iniziare procedure conciliative o di arbitrato in conformita' con le Regole in materia di Arbitrato del Diritto Commerciale Internazionale della Commissione delle Nazioni Unite del 1976; oppure
  • c)potra' iniziare procedure conciliative o di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 se, ed a decorrere dal momento in cui la Repubblica Socialista del Vietnam diverra' firmataria di questa Convenzione.
  • 3)Entrambi gli Stati Contraenti si asterranno dal trattare, attraverso le vie diplomatiche, ogni questione relativa all'arbitrato fino a quando tutte queste procedure non siano terminate e che uno Stato Contraente non abbia ottemperato al giudizio del Tribunale arbitrale.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art9 · fonte del testo

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