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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005 · Legge 15 novembre 2011, n. 205
- Aggiornato al
- 7 dicembre 2011
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEI SETTORI…
- Art. 2Articolo (2) Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle…
- Art. 3Articolo (3) Ciascuna Parte incoraggera' la cooperazione reciproca tra le istituzioni, le…
- Art. 4Articolo (4) Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra centri di documentazione e…
- Art. 5Articolo (5) Le Parti avvieranno un'intensa cooperazione allo scopo di prevenire e…
- Art. 6Articolo (6) Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia…
- Art. 7Articolo (7) Le Parti incoraggeranno la scambio di informazioni su vari argomenti di…
- Art. 8Articolo (8) Le Parti incoraggeranno lo scambio di visite da parte di specialisti in…
- Art. 9Articolo (9) Le Parti incoraggeranno la scambio di libri scolastici, documenti, studi e…
- Art. 10Articolo (10) Entrambi i paesi incoraggeranno la partecipazione a corsi di formazione…
- Art. 11Articolo (11) Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel…
- Art. 12Articolo (12) Le Parti promuoveranno lo scambio dei piu' recenti supporti didattici…
- Art. 13Articolo (13) Le Parti promuoveranno: (1) Lo scambio di informazioni relative ai diplomi…
- Art. 14Articolo (14) Le Parti promuoveranno lo scambio di visite di gruppi di studenti e…
- Art. 15Articolo (15) Ciascuna Parte promuovera' lo sviluppo della cooperazione in ambito…
- Art. 16Articolo (16) Le Parti promuoveranno: (1) Lo scambio di informazioni approfondite sui…
- Art. 17Articolo (17) Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica…
- Art. 18Articolo (18) Le Parti metteranno a disposizione, su una base di reciprocita', borse di…
- Art. 19Articolo (19) Le Parti promuoveranno le visite di studenti universitari in entrambi i…
- Art. 20Articolo (20) Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici…
- Art. 21Articolo (21) Le Parti trasmetteranno i programmi televisivi in occasione delle…
- Art. 22Articolo (22) Le Parti procederanno allo scambio di visite di giornalisti e funzionari ed…
- Art. 23Articolo (23) Le Parti si adopereranno per incoraggiare lo scambio di notizie e…
- Art. 24Articolo (24) Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni informative in entrambi i…
- Art. 25Articolo (25) Le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione reciproca nel settore…
- Art. 26Articolo (26) In caso di comune accordo, le Parti potranno decidere di comune accordo di…
- Art. 27Articolo (27) Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti…
- Art. 28Articolo (28) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica con…
- Art. 29Articolo (29) Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate o integrate…
- Art. 30Il presente Accordo avra' una durata di tre anni e sara' automaticamente rinnovato per un…
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