[1]Articolo (13)

[2]Le Parti promuoveranno: (1) Lo scambio di informazioni relative ai diplomi di studio rilasciati dagli istituti di insegnamento di entrambi i paesi. (2) L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto che preveda il riconoscimento dei diplomi e certificati di istruzione rilasciati da Istituti scolastici statali e dagli istituti legalmente autorizzati di entrambi i paesi, a condizione che i programmi di studio di detti istituti corrispondano a quelli applicabili nel paese nel quale viene richiesto il riconoscimento degli istituti scolastici.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art13 · fonte del testo

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