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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunita' francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 · Legge 11 luglio 2003, n. 202
- Aggiornato al
- 5 agosto 2003
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMUNITA' FRANCESE DEL BELGIO IN MATERIA DI…
- Art. 2Gli autori di film, i produttori, i registi, gli interpreti e i tecnici, partecipanti…
- Art. 3Le riprese dei film in coproduzione, la post-produzione e lo sviluppo del negativo…
- Art. 4Nel quadro dei contratti che li vincolano i coproduttori di film sono coproprietari del…
- Art. 5Gli apporti d'el coproduttore minoritario non devono essere inferiori al 20% del bilancio…
- Art. 6e introiti La ripartizione degli introiti viene effettuata, di regola, proporzionalmente…
- Art. 7e partecipazione ai festival I film in coproduzione devono essere presentati con la…
- Art. 8Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato verso un Paese dove le…
- Art. 9Le richieste di autorizzazione corredate dai progetti di coproduzione devono essere…
- Art. 10con Paesi terzi Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non…
- Art. 11Ogni agevolazione sara' accordata alla circolazione e al soggiorno del personale…
- Art. 12Nel rispetto della legislazione e della regolamentazione attualmente in vigore, la…
- Art. 13Le autorita' competenti delle due Parti esaminano le condizioni di applicazione del…
- Art. 14' Il presente Accordo entra in vigore dopo l'espletamento e la notifica da parte dei…
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