1. I cittadini delle Alte Parti Contraenti non saranno tenuti, in tempo di pace e in tempo di guerra, che alle requisizioni imposte ai nazionali, ed avranno diritto alle indennita' concesse a questi ultimi dalle leggi in vigore. 2. I cittadini delle Alte Parti Contraenti, sotto riserva dei casi particolari che fossero regolati da un accordo speciale, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte, da ogni servizio militare nell'esercito regolare, nelle guardie e nelle milizie e da ogni prestazione militare personale, come pure da ogni contributo in denaro o in natura percepito in sostituzione di tal servizio o di tali prestazioni.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202~art5 · fonte del testo

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