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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, conclusa a Parigi il 23 agosto 1951
Legge 12 marzo 1953, n. 202
- Aggiornato al
- 13 aprile 1953
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia Il Presidente della Repubblica…
- Art. 2I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contra enti godono, nel territorio dell'altra…
- Art. 3I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti hanno, sul territorio dell'altra…
- Art. 4Ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a non prendere, nei riguardi dei beni…
- Art. 5I cittadini delle Alte Parti Contraenti non saranno tenuti, in tempo di pace e in tempo…
- Art. 6Sotto riserva delle disposizioni contenute negli accordi di doppia imposizione conclusi o…
- Art. 7Sono riconosciute da ciascuna delle Alte Parti Contraenti come esistenti regolarmente…
- Art. 8Sotto riserva delle disposizioni contenute negli accordi di doppia imposizione, conclusi…
- Art. 9La presente Convenzione non e' applicabile che alla Francia metropolitana ed ai…
- Art. 10Gli adattamenti necessari potranno, se vi e' luogo, essere portati di comune accordo alle…
- Art. 11Le Alte Parti Contraenti costituiranno una commissione consultiva mista che si riunira'…
- Art. 12Ogni controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente…
- Art. 13La presente Convenzione sara' ratificata. Essa entrera' in vigore quindici giorni dopo lo…
