1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi, in tempo di pace e in tempo di guerra, di servizio militare nei confronti dell'altra Parte, ne' possono venire costretti ad entrare a far parte di formazioni armate o militarizzate organizzate dalla Parte stessa entro o fuori del suo territorio. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente sono esenti nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi obbligo relativo a prestazioni personali pubbliche, sempreche' non si tratti di prestazioni civili generali previste per la protezione della popolazione civile, ivi compresa la protezione delle catastrofi naturali. La esenzione si estende anche ai contributi obbligatori che sono richiesti in luogo di prestazioni personali di esercizio. 3. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente si applica, nel territorio dell'altra Parte, lo stesso trattamento fatto ai nazionali per quanto riguarda i doveri di prestazioni pubbliche di cose, come requisizioni, occupazioni temporanee e vincoli simili. Ad essi spettano tutte le garanzie e facolta' di ricorso che spettano ai nazionali, nonche' i diritti alle indennita' previste dalla legge. 4. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente spettano, nel territorio dell'altra Parte, tutte le provvidenze provenienti da fondi pubblici messi a tale fine a disposizione, che in occasione di catastrofi naturali o simili vengano concesse ai nazionali. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 trovano corrispondente applicazione alle societa'.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art4 · fonte del testo

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