[1]delle funzioni

[2]I funzionari consolari:

  • a)Proteggono, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, nonche' i diritti e gli interessi dei propri cittadini comprese le persone giuridiche; favoriscono nelle diverse forme lo sviluppo delle relazioni tra le parti contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, tecnologico e culturale, nonche' quelle in materia marittima e dell'aviazione civile.
  • b)Assistono i cittadini dello Stato d'invio nei loro contatti con le Autorita' dello Stato di residenza; si informano con tutti i mezzi leciti, nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza, su qualsiasi fatto che ha recato pregiudizio agli interessi, dei cittadini dello Stato d'invio o sugli incidenti che li riguardano.
  • c)Adottano, fatta riserva delle prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali o alle altre Autorita' dello Stato di residenza, nonche' adottano misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi.
  • d)Si accertano con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, tecnologica e culturale dello Stato di residenza, ne informano lo Stato d'invio e forniscono ogni informazione utile alle persone interessate.
  • e)Svolgono le altre funzioni di cui alla presente Convenzione, agli accordi in vigore tra le Parti contraenti ed alle norme internazionali applicabili, fatto salvo quanto disposto all'art. 73.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art36 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari