[1]dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni

[2]1 - a) Lo Stato d'invio, per via diplomatica o in altro modo appropriato, presenta al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza, la lettera patente o altro strumento similare relativo alla nomina del Capo dell'Ufficio consolare. Tale documento indica il nome, il cognome, la cittadinanza del Capo dell'Ufficio conso- lare, la sede, la classe e la circoscrizione dell'Ufficio consolare.

  • b)Lo Stato di residenza, dopo aver ricevuto la lettera patente o strumento similare relativo alla nomina del Capo dell'Ufficio consolare, autorizza o accorda l'exequatur per l'esercizio delle funzioni consolari da parte del Capo Ufficio consolare. Qualora lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur o lo ritiri, non e' obbligato a comunicarne i motivi allo Stato di invio.
  • c)Fatte salve le disposizioni dell'art. 1, d) e dell'art. 7, il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle proprie f.unzioni solo dopo il rilascio dell'exequatur o di altra autorizzazione similare.
  • d)In attesa del rilascio dell'exequatur o autorizzazione similare, lo Stato di residenza puo' permettere al Capo dell'Ufficio consolare l'esercizio delle proprie funzioni a titolo provvisorio, nel qual caso si applicano le disposizioni della presente Convenzione. 2 - I funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, sono ammessi dallo Stato di residenza all'esercizio delle proprie funzioni a seguito di notifica della loro nomina; l'ammissione all'esercizio delle funzioni consolari puo' essere rifiutata o ritirata, ed in tal caso lo Stato di residenza non e' tenuto a comunicarne i motivi allo Stato d'invio. 3 - I funzionari consolari di camera possono essere solamente cittadini dello Stato d'invio. I funzionari consolari onorari possono avere la cittadinanza dello Stato di invio, dello Stato di residenza oppure di un terzo Stato.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art3 · fonte del testo

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