[1]Allegato

[2]CONVENZIONE CONSOLARE

[3]TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA il Governo della Repubblica Italiana ed

[4]Il Governo (le Autorita' esecutive) della Georgia

[5]Desiderando promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Stati, di seguito denominati Parti Contraenti,

[6]Intendendo a tal fine rafforzare le loro relazioni consolari e definire le funzioni consolati, facilitando in tal modo la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente;

[7]Richiamando i principi contenuti nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni consolari del 24 aprile 1963 e confermando che le disposizioni ditale Convenzione continueranno a regolare le materie non espressamente disciplinate dalla presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

[8]Articolo 1 Definizioni

[9]Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi intese: a - per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari; b - per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolati esercitano le proprie funzioni; c - per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare; d - per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e - per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita'; f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari; g - per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; h - per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; i - per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; j - per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; k - per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; l - per "membro della famiglia", il coniuge nonche' i figli ed i genitori legalmente a carico di un funzionario o di un impiegato consolare, con esso conviventi; m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare; n - per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri, inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; o - per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima e fluviale immatricolata o registrata in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio e di cui batte bandiera, comprese le navi di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra; p - per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art1 · fonte del testo

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