[1]di funzioni consolari da parte della missione diplomatica 1 - Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi' applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica. 2 - I nomi dei membri del personale della missione diplomatica, assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata. 3 - Nell'esercizio delle proprie funzioni consolari la missione diplomatica puo' rivolgersi:

  • a)alle Autorita' locali della circoscrizione consolare;
  • b)alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti.

[2]4 - I privilegi e le immunita' dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art34 · fonte del testo

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