particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita' 1 - I funzionari consolari non possono esercitare nello Stato di residenza alcuna attivita' lucrativa, di carattere professionale o commerciale. 2 - I membri dell'Ufficio consolare diversi dai funzionari consolari, nonche' i membri della loro famiglia che esercitano una attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza non godono dei privilegi e delle immunita' previste nel presente Capitolo per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni. 3 - Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 2 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art33 · fonte del testo

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