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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995 · Legge 16 giugno 1997, n. 200
- Aggiornato al
- 5 luglio 1997
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2DEFINIZIONE DEI TERMINI Art. 2 Ai fini di questa Convenzione i termini e le espressioni…
- Art. 3TRANSITO DI FRONTIERA Art. 3 1. Il traffico ferroviario di viaggiatori, bagagli, colli…
- Art. 4DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO FERROVIARIO DI FRONTIERA E SUL PUNTO DI SUTURA…
- Art. 5CRITERI DI CALCOLO DELLE SPESE Art. 5 Le prestazioni rese da una rete all'altra saranno…
- Art. 6RAPPRESENTAZIONE DELLE STAZIONI DI SCAMBIO Art. 6. 1. La rete limitrofa puo' aprire la…
- Art. 7ATTREZZATURE, IMPIANTI E UFFICI Art. 7 1. Le reti ferroviarie dei due Paesi…
- Art. 8CONTROLLI DI FRONTIERA Art. 8 I controlli di frontiera saranno effettuati dagli organi…
- Art. 9MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE E DELL'ORDINE SULLE LINEE FERROVIARIE DI…
- Art. 10USO UFFICIALE DELLA LINGUA Art. 10 1. Nelle stazioni di scambio e sulle linee di confine…
- Art. 11STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO Art. 11 1. Il personale ferroviario che svolge…
- Art. 12ASSISTENZA RECIPROCA Art. 12 1. I servizi ufficiali ed il personale di servizio di uno…
- Art. 13PASSAGGIO DEL CONFINE DI STATO E PERMANENZA SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE…
- Art. 14UNIFORME Art. 14 1. Il personale della rete ferroviaria limitrofa che presta servizio…
- Art. 15OGGETTI AD USO PERSONALE E AD USO DI SERVIZIO DEGLI AGENTI FERROVIARI Art. 15 1. Tutti…
- Art. 16OGGETTI AD USO DEI SERVIZI FERROVIARI, MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO Art. 16 1. Gli…
- Art. 17SOMME DI DENARO PERCEPITE O NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO Art. 17 Le somme di…
- Art. 18SPEDIZIONI DI SERVIZIO Art. 18 1. Le spedizioni di servizio, come lettere e formulari…
- Art. 19SERVIZIO DELLE POSTE Art. 19 1. Lo scambio di lettere, colli postali e spedizioni…
- Art. 20PERSONALE DELLE POSTE Art. 20 Le disposizioni degli articoli 11-15 della presente…
- Art. 21RESPONSABILITA' Art. 21 1. La responsabilita' per la perdita o il danneggiamento di…
- Art. 22MEZZI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE Art. 22 1. Le reti ferroviarie dei due Paesi sono…
- Art. 23SERVIZIO DOGANALE, VETERINARIO E FITOSANITARIO Art. 23 1. I controlli doganali verranno…
- Art. 24COMMISSIONE MISTA Art. 24 1. Allo scopo di migliorare il traffico ferroviario attraverso…
- Art. 25ARBITRATO Art. 25 1. Ogni controversia tra le Parti contraenti in ordine…
- Art. 26DURATA DELLA CONVENZIONE DENUNCIA Art. 26 1. La presente Convenzione e' conclusa a tempo…
- Art. 27RATIFICA Art. 27 1. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica. 2. La presente…
Altre partizioni dell’atto
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