ASSISTENZA RECIPROCA Art. 12 1. I servizi ufficiali ed il personale di servizio di uno Stato contraente sono tenuti a prestare ai servizi ufficiali ed al personale di servizio dell'altro Stato contraente l'assistenza di cui essi necessitano nell'esercizio delle loro funzioni e a dare seguito alle loro richieste fatte ai sensi della presente Convenzione, come se si trattasse di richieste formulate dal loro stesso personale. 2. Nel caso in cui il personale di servizio dello Stato limitrofo e' vittima di malattia o ferita verificatasi sul tronco di linea di confine, nella stazione di scambio ovvero oltre tale stazione, nelle ipotesi di cui all'Art. 4, o durante il servizio di trazione, il primo soccorso sara'prestato gratuitamente dalla rete proprietaria.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art12 · fonte del testo

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