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Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 · Legge 3 marzo 2009, n. 20
- Aggiornato al
- 18 marzo 2009
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- 29
- Versioni storiche
- 41
- Art. 1Allegato CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI…
- Art. 2Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito…
- Art. 3Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4Residenti 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni…
- Art. 7Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili…
- Art. 8Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti di un'impresa di uno Stato…
- Art. 9Imprese associate 1. Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa…
- Art. 10Dividendi 1. I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 12C a n o n i 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 13Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla…
- Art. 14Professioni indipendenti 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato…
- Art. 15Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16 (Compensi e gettoni di…
- Art. 16Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le…
- Art. 17Artisti e sportivi 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue…
- Art. 18Pensioni, ecc. 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 (Funzioni…
- Art. 19Funzioni pubbliche l. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato…
- Art. 20Professori ed insegnanti 1. Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente…
- Art. 21Studenti ed apprendisti Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era…
- Art. 22Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente…
- Art. 23Eliminazione della doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 24Non-discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati…
- Art. 25Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da…
- Art. 26Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 27Agenti diplomatici e funzionari consolari Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 28Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata secondo le relative…
- Art. 29Denuncia 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da…
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