[1]Imposte considerate

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente. 2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono: (a) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma soltanto la parte di tale imposta che e' considerata imposta sul reddito in conformita' al paragrafo 2(c) dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione); ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come "imposta italiana"). (b) per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall'"Internal Revenue Code" (con l'esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come "imposta statunitense"); 3. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l'applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni o le decisioni giudiziarie.

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~convenzione-art2 · fonte del testo

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