ARTICOLO X 1. Allo scopo di procedere a vendite e cessioni e alla concessione di licenze in relazione al programma, le Parti applicano le loro leggi e regolamenti nazionali che disciplinano l'esportazione di materiale e tecnologie di armamenti, in uno spirito di cooperazione e in conformita' a disposizioni che esse abbiano concordato separatamente. 2. Nessuna delle Parti puo' vendere, cedere, divulgare o trasferire ad un terzo, ad eccezione delle Agenzie Spaziali francese e italiana, le Informazioni Prodotte o apparati che le contengano, nonche' apparati acquisiti o prodotti congiuntamente per l'attuazione della cooperazione senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Inoltre, nessuna Parte puo' autorizzare la vendita, la divulgazione o il trasferimento, neanche se effettuato dal proprietario dell'informazione o di apparati, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso e' subordinato all'impegno scritto del destinatario:

  • a)di non procedere alla cessione o di non autorizzare la cessione ulteriore di tali apparati o di tali informazioni;
  • b)di non utilizzare o di non autorizzare l'utilizzazione di tali apparati o di tali informazioni se non esclusivamente per gli scopi specificati dalle Parti. 3. Nessuna parte puo' vendere, cedere, divulgare o trasferire a un terzo, ad eccezione delle Agenzie Spaziali francese e italiana, apparati o Informazioni di Base che sono stati forniti dall'altra Parte senza previo consenso scritto di tale Parte. Quest'ultima e' la sola competente ad autorizzare o ad ottenere l'autorizzazione per tali trasferimenti e, se necessario, a indicarne le modalita' e le condizioni.

Testo vigente dal 31 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;20~accordo-artx · fonte del testo

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