parti' istituiranno di comune accordo e osserveranno un regime di segretezza e il termine per la sua applicazione che siano compatibili e/o conformi alle rispettive legislazioni nazionali in materia. Conformemente alle loro leggi nazionali, le Parti si impegnano ad assicurare la protezione delle informazioni, del materiale e degli equipaggiamenti ricevuti nel corso dell'attuazione del presente Accordo o risultanti dalle loro attivita' comuni. In questo contesto, esse prenderanno le stesse misure richieste per la protezione delle proprie informazioni aventi la stessa classifica. L'equivalenza delle classifiche sara' stabilita tramite scambio di lettere tra le due Parti. Senza il consenso scritto di una Parte, l'altra Parte non vendera' ne' cedera' a paesi terzi gli armamenti, i materiali e gli equipaggiamenti di difesa ne' la documentazione tecnica della loro fabbricazione o altre informazioni o documenti ricevuti o acquisiti in occasione della realizzazione dei settori di cooperazione facenti oggetto del presente Accordo. Le informazioni ottenute durante la realizzazione delle disposizioni del presente Accordo non potranno essere utilizzate a scapito degli interessi delle due Parti. Lo scambio di informazioni e materiali classificati tra imprese e organismi che non siano le Parti e' subordinato alla conclusione di ulteriori accordi sulla sicurezza tra i responsabili delle due Parti.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art10 · fonte del testo

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