[1]Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio o permesso tecnico

[2]1. Le autorita' competenti di ciascuna parte possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare autorizzazioni di esercizio o permessi tecnici o sospendere o limitare in altro modo l'attivita' di un vettore aereo di un'altra parte qualora:

  • a)per un vettore dell'Ucraina:
  • i)il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' in Ucraina o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformita' della normativa vigente dell'Ucraina;
  • ii)l'Ucraina non eserciti o mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore o l'autorita' competente a questo scopo non sia chiaramente indicata; oppure
  • iii)salvo diversamente disposto dall'articolo 20 del presente accordo, il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato dall'Ucraina e/o da suoi cittadini;
  • b)per un vettore aereo dell'Unione europea:
  • i)il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'UE a norma dei trattati UE o non disponga di una valida licenza di esercizio in conformita' della normativa vigente dell'Unione europea; oppure
  • ii)lo Stato membro competente dell'UE per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l'autorita' competente non sia chiaramente indicata; oppure
  • iii)salvo diversamente disposto dall'articolo 20 del presente accordo, il vettore non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato da uno o piu' Stati membri dell'UE e/o da loro cittadini o da altri Stati elencati nell'allegato V del presente accordo e/o da loro cittadini;
  • c)il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 del presente accordo;
  • d)non siano osservate o fatte osservare le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente accordo; oppure
  • e)una parte abbia accertato, in conformita' dell'articolo 26, paragrafo 5, del presente accordo, che non sono soddisfatte le condizioni per un contesto concorrenziale. 2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d), del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorita' dell'altra parte. 3. Nessuna delle parti si avvale dei diritti a essa conferiti dal presente articolo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare autorizzazioni di esercizio o permessi tecnici di uno o piu' vettori aerei di una parte con la motivazione che la proprieta' della partecipazione di maggioranza e/o il controllo effettivo di detto vettore aereo sono detenuti da una o piu' parti dell'accordo ECAA o da loro cittadini, a condizione che detta parte o dette parti dell'accordo ECAA garantiscano la reciprocita' di trattamento e applichino i termini e le condizioni dell'accordo ECAA.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art19 · fonte del testo

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