[1]Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneita' e alla nazionalita' del vettore aereo

[2]1. Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo di una parte, le autorita' competenti dell'altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneita' o della nazionalita' adottate dalle autorita' competenti della prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorita' competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo. 2. Se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione o permesso tecnico, le autorita' competenti della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorita' competenti dell'altra parte, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 17 del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorita', motivando in modo sostanziale la loro posizione. In tal caso ciascuna parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorita' competenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nel piu' breve tempo possibile. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte puo' sottoporre la questione all'esame del comitato misto.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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