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Civile
Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991
Legge 4 marzo 1994, n. 199
- Aggiornato al
- 26 marzo 1994
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA PER L'ASSISTENZA…
- Art. 2GIUDIZIARIA I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte…
- Art. 3DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una…
- Art. 4PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO 1. I cittadini di…
- Art. 5GIURIDICHE Le disposizioni del presente Trattato riguardanti i cittadini di ciascuna…
- Art. 6DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA Ai sensi del presente Trattato l'assistenza giudiziaria…
- Art. 7DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini dell'applicazione del presente Trattato gli atti, i…
- Art. 8' CENTRALI Ciascuna delle Parti designa il proprio Ministero della Giustizia quale…
- Art. 9DELLE COMMISSIONI ROGATORIE La commissione rogatoria comprende in particolare l'audizione…
- Art. 10DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti…
- Art. 11DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria si applica la…
- Art. 12DI ATTI 1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari…
- Art. 13ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI…
- Art. 14DEI TESTIMONI E DEI PERITI 1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a…
- Art. 15DI INFORMAZIONI Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a fornire all'altra Parte…
- Art. 16DI ATTI DI STATO CIVILE Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a trasmettere, su…
- Art. 17Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua…
- Art. 18L'esecuzione dell'assistenza prevista dal presente titolo non da' luogo a rimborso di…
- Art. 19DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza e' rifiutata se gli atti richiesti sono tali da re- care…
- Art. 20DI APPLICAZIONE 1. Le sentenze in materia civile pronunziate dopo l'entrata in vigore del…
- Art. 21DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE Le sentenze sono riconosciute e dichiarate…
- Art. 22DI COMPETENZA 1. Ai fini del presente Trattato, l'autorita' giudiziaria che ha…
- Art. 23DELLA DOMANDA 1. La domanda e' proposta dalla parte interessata direttamente innanzi all'…
- Art. 24DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE La Parte che richiede il…
- Art. 25PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e…
- Art. 26DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha…
- Art. 27GIUDIZIARIE 1. Le transazioni concluse davanti all'autorita' giudiziaria nel corso di un…
- Art. 28ARBITRALI Le sentenze arbitrali pronunziate nel territorio di una delle parti sono…
- Art. 29DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie occasionate dall'interpretazione o dall'…
- Art. 30ED ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Trattato sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica…
- Art. 31Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte potra'…
