DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta segue tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, domanda alla Parte richiedente l'integrazione necessaria. 3. La Parte richiesta fa conoscere, su domanda, alla Parte richiedente la data e il luogo di esecuzione degli atti oggetti della rogatoria in modo che le parti processuali e i loro rappresentanti possano assistere all'esecuzione. Nell'assistere all'esecuzione, le parti processuali e i loro rappresentanti devono rispettare la legge della Parte contraente richiesta. 4. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituisce prontamente gli atti alla Parte richiedente, informandola dei motivi che hanno impedito l'esecuzione.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art11 · fonte del testo

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