(1) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente, in relazione ai servizi aerei internazionali convenuti, i seguenti diritti: (a) il diritto di sorvolare il suo territorio senza atterrarvi; (b) il diritto di effettuare sul suo territorio e mentre opera sulle rotte specificate, soste per scopi non di traffico. (2) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti previsti o specificati nella sezione appropriata della tabella riportata nell'allegato al presente Accordo. Tali servizi e rotte saranno denominati qui di seguito rispettivamente "i servizi convenuti" e "le rotte specificate". Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo (1) del presente articolo, godra' anche del diritto di effettuare soste sul territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nel programma allegato al presente Accordo, al fine di sbarcare ed imbarcare passeggeri, merci e posta. (3) Nulla di quanto contenuto nel paragrafo (2) del presente articolo, dovra' essere inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci e posta trasportati contro pagamento e destinati ad un altro punto del territorio di quest'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;746~art3 · fonte del testo

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