[1]Articolo VII - Abusi di privilegi Sezione 24

[2]Qualora qualsiasi Stato parte alla presente Convenzione consideri che vi e' stato un abuso dei privilegi o dell'immunita' conferita dalla presente Convenzione, avranno luogo consultazioni tra quello Stato e l'agenzia specializzata interessata, al fine di determinare se tale abuso ha effettivamente avuto luogo ed in tal caso, fare in modo di garantire che il fatto non si ripeta. Se tali consultazioni non riescono a conseguire un risultato soddisfacente per lo Stato e l'agenzia specializzata interessata, la questione se un abuso di privilegio o di immunita' e' stato effettivamente commesso, sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia in conformita' con la sezione 32. Qualora la Corte Internazionale di Giustizia riscontri che tale abuso e' avvenuto, lo Stato parte alla presente Convenzione pregiudicato da tale abuso avra' il diritto, dopo averne notificato l'agenzia specializzata interessata di ritirare a questa agenzia specializzata il beneficio dei privilegi o dell'immunita' di cui si e' abusato.

[3]Sezione 25

[4]1. Ai rappresentanti dei membri nelle riunioni convocate da agenzie specializzate, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione ed in provenienza dal luogo della riunione ed ai funzionari previsti dal disposto della sezione 18, non sara' richiesto dalle Autorita' territoriali di lasciare il paese nel quale stanno svolgendo le loro funzioni per via di qualsivoglia attivita' da essi svolta nella loro veste ufficiale. In caso tuttavia di abuso dei privilegi di residenza, commesso da una qualsiasi di tali persone nell'esercizio di attivita' in detto Paese che esulino dalle sue funzioni ufficiali, a tale persona potra' essere richiesto di partire, dal Governo di tale paese a patto che: 2. (1) Non sia richiesto ai rappresentanti di membri, o a persone che hanno diritto alla immunita' in base alla sezione 21, di lasciare il paese se non in conformita' con la procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici accreditati in tale paese. (II) Nel caso di un funzionario cui la sezione 21 non e' applicabile, nessun ordine di lasciare il paese sara' emanato salvo che con l'approvazione del Ministro degli Affari Esteri del paese in questione, e tale approvazione sara' data solo dopo aver tenuto consultazioni con il Direttore esecutivo dell'agenzia specializzata interessata; e, qualora vengano intentati procedimenti legali di espulsione contro un funzionario, il Direttore Esecutivo dell'agenzia specializzata avra' il diritto di comparire in tali procedimenti per conto della persona contro la quale essi sono stati intentati.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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