Indice per libri, titoli e capi
Amministrativo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) per l'istituzione di una unita' del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e del protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1 marzo 1991
Legge 6 febbraio 1992, n. 197
- Aggiornato al
- 6 novembre 2003
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTraduzione non ufficiale ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE…
- Art. iiARTICOLO II Premesse L'Italia fornira' un appropriato edificio costruito in base a stand-…
- Art. iiiARTICOLO III Finanziamento L'Itali fornira' fondi per la copertura dei salari e delle…
- Art. ivARTICOLO IV Il contributo dell'OMS OMS/EURO sara' responsabile della organizzazione e…
- Art. vARTICOLO V Personale Tutto il personale sara' reclutato ed impiegato da OMS/EURO in…
- Art. viARTICOLO VI Privilegi ed Immunita' L'Italia e' parte alla Convenzione sui privilegi e le…
- Art. viiARTICOLO VII Telecomunicazioni Saranno istituite telecomunicazioni tra le tre unita' del…
- Art. viiiARTICOLO VIII Piano di lavoro Il compito principale del Centro sara' di rafforzare…
- Art. ixARTICOLO IX ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 OTTOBRE 2003, N. 295
- Art. iANNESSO 1 CONVENZIONE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELLE AGENZIE SPECIALIZZATE (a) (1)…
- Art. iiArticolo II - Personalita' Giuridica Sezione 3 Le Agenzie specializzate possiedono…
- Art. iiiArticolo III - Beni, Fondi ed Averi Sezione 4 Le Agenzie specializzate, i loro beni ed i…
- Art. ivArticolo IV Agevolazioni per quanto riguarda le comunicazioni Sezione 11 Ciascuna agenzia…
- Art. vArticolo V - Rappresentanti dei Membri Sezione 13 I rappresentanti dei Membri alle…
- Art. viArticolo VI - Funzionari Sezione 18 (1) Ciascuna agenzia specializzata specifichera' le…
- Art. viiArticolo VII - Abusi di privilegi Sezione 24 Qualora qualsiasi Stato parte alla presente…
- Art. viiiArticolo VIII - Lasciapassare Sezione 26 I funzionari delle agenzie specializzate hanno…
- Art. ixArticolo IX - Composizione delle controversie Sezione 31 Ciascuna agenzia specializzata…
- Art. xArticolo X - Annessi ed Applicazioni alle Agenzie interessata. Specializzate individuali…
- Art. xiArticolo XI - Disposizioni finali Sezione 41 L'adesione a questa Convenzione da parte di…
