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Miscellanea
Protocollo
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 · Legge 9 novembre 2012, n. 196
- Aggiornato al
- 20 novembre 2012
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- Art. 1PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEI TRASPORTI…
- Art. 2Definizioni Ai sensi del presente Protocollo, si intende per: "traffico/trasporto…
- Art. 3Trasporti sostenibili e mobilita' l. Al fine di sviluppare i trasporti in condizioni di…
- Art. 4Considerazione delle finalita' nelle altre politiche 1. Le Parti contraenti si impegnano…
- Art. 5Partecipazione degli enti territoriali 1. Le Parti contraenti promuovono la…
- Art. 6Misure rafforzate di protezione a livello nazionale Fatto salvo quanto disposto negli…
- Art. 7Strategia generale della politica dei trasporti 1. Nell'interesse della sostenibilita' le…
- Art. 8Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale 1. Nel caso di grandi…
- Art. 9Trasporti pubblici Per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura…
- Art. 10Trasporto su rotaia e navigazione 1. Al fine di sfruttare la particolare idoneita' della…
- Art. 11Trasporto su strada 1. Le Parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade…
- Art. 12Trasporto aereo 1. Senza esigerlo dalle altre regioni, le Parti contraenti si impegnano a…
- Art. 13Impianti turistici 1. Le Parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti…
- Art. 14Verita' dei costi Al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per mezzo…
- Art. 15Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto 1. Le Parti contraenti si…
- Art. 16Obiettivi di qualita' ambientale, standard ed indicatori 1. Le Parti contraenti…
- Art. 17Coordinamento ed informazione Le Parti contraenti convengono di realizzare…
- Art. 18Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono ed armonizzano in stretta…
- Art. 19Formazione ed informazione dell'opinione pubblica Le Parti contraenti promuovono la…
- Art. 20Attuazione Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'attuazione del presente…
- Art. 21Controllo del rispetto degli obblighi 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al…
- Art. 22Valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. Le Parti contraenti esaminano e…
- Art. 23Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo 1. Il presente Protocollo…
- Art. 24Firma e ratifica 1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli…
- Art. 25Notifiche In merito al presente Protocollo il Depositario notifica a ciascuno Stato…
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