Art. 19 (Protocollo)
[1]Formazione ed informazione dell'opinione pubblica
[2]Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione dell'opinione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
