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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007 · Legge 27 ottobre 2011, n. 196
- Aggiornato al
- 24 novembre 2011
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- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI…
- Art. 2Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano…
- Art. 3Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria…
- Art. 4Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le…
- Art. 5L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale…
- Art. 6L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale…
- Art. 7I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni…
- Art. 8In conformita' con il presente Accordo le Parti Contraenti cooperano secondo la…
- Art. 9Le Parti Contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del…
- Art. 10In base alla normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente Accordo, le…
- Art. 11L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, nell'ambito della propria competenza…
- Art. 12Le Amministrazioni doganali possono, di comune accordo e nel rispetto delle proprie…
- Art. 13Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia indagini ufficiali relative ad…
- Art. 14Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte…
- Art. 15Le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente Accordo sono…
- Art. 16Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti…
- Art. 17Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e…
- Art. 18Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe…
- Art. 19Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a chiedere il rimborso dei'…
- Art. 20L'attuazione del presente Accordo e' demandata direttamente alle Amministrazioni doganali…
- Art. 21Il presente Accordo si applica ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti…
- Art. 22Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di…
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