[1]1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile per la loro esecuzione. Quando le circostanze lo esigano per motivi di urgenza, le richieste possono anche essere formulate oralmente; in tal caso esse devono essere tempestivamente confermate per iscritto. 2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

  • a)l'Amministrazione doganale richiedente;
  • b)il provvedimento richiesto;
  • c)l'oggetto e il motivo della richiesta;
  • d)la legislazione e gli altri elementi di natura giuridica interessati;
  • e)le indicazioni quanto piu' possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini;
  • f)una sintetica descrizione dei relativi fatti, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 14 del presente Accordo;
  • g)il nesso tra l'assistenza richiesta e la questione a cui si riferisce.

[2]3. Le richieste e le relative risposte sono presentate in lingua inglese. 4. Se una richiesta non soddisfa i requisiti formali, se ne puo' richiedere la correzione o il completamento. La disposizione di misure precauzionali non ne verra' in tal modo intaccata. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari a tal fine designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista dei funzionari designati e' scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti conformemente al disposto del comma 2 dell'articolo 20 del presente Accordo.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196~accordo-art17 · fonte del testo

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