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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990 · Legge 7 giugno 1993, n. 195
- Aggiornato al
- 18 giugno 1993
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TURCA PER EVITARE LE DOPPIE…
- Art. 2CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa…
- Art. 4Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione"…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8INTERNAZIONALE 1. Gli utili percepiti da un'impresa di uno Stato contraente derivanti…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli…
- Art. 16E GETTONI DI PRESENZA La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza o le…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 del presente Accordo, le…
- Art. 19PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20E INSEGNANTI I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un…
- Art. 21Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia…
- Art. 23DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata…
- Art. 24DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente, non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 25AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 26DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 27DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano…
- Art. 28Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate…
- Art. 29IN VIGORE 1. Ciascuno Stato contraente comunichera' all'altro il completamento della…
- Art. 30Il presente Accordo rimarra' in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
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