[1](1) Il presente Protocollo, che e' parte integrante della Convenzione firmata a Londra il 4 luglio 1960, sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. (2) il presente Protocollo entrera' in vigore trascorso un mese dalla data in cui vengono scambiati gli strumenti di ratifica ed avra' effetto: (a) nel Regno Unito: (i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovrimposta), per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al 6 aprile 1967; (ii) in ordine all'imposta sugli utili di capitale, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al 6 aprile 1967; (iii) in ordine all'imposta sulle societa', per gli esercizi finanziari che iniziano il, o successivamente al 1 aprile 1967; (b) in Italia: in ordine alle imposte italiane, per gli anni assoggettabili ad imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1967. (3) Se alcune disposizioni della Convenzione firmata a Londra il 4 luglio 1960, non modificata, prevedono agevolazioni fiscali piu' elevate di quelle previste dalla Convenzione stessa modificata dal presente Protocollo, le predette disposizioni continueranno ad avere efficacia con riguardo ai dividendi pagati o agli utili di capitale realizzati prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

[2]IN FEDE DI cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

[3]FATTO in duplice esemplare a Londra il 28 aprile 1969, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi avendo uguale valore. Per il Governo della Repubblica italiana NENNI Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord STEWART

[4]Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;194~art9 · fonte del testo

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