in vigore (1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. (2) La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica ed avra' quindi effetto: (a) nel Regno Unito: (i) con riferimento all'imposta sul reddito ed alla imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno d'accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto lo scambio degli strumenti di ratifica; (ii) con riferimento all'imposta sulle societa', per ciascun anno finanziario che inizia il, o successivamente al, 1 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; (iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; (b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica. (3) La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata a Londra il 4 luglio 1960, ed il Protocollo che modifica tale Convenzione, firmato a Londra il 28 aprile 1969, sono abrogati e cessano di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329~art30 · fonte del testo

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